Crisi finanziaria, risanamento economico, il ruolo della banca nel sistema economico attuale, il rischio bancario. E’ necessario parlare di contesto economico o di più contesti economici in un sistema che oggi non conosce standard, essendo in continua evoluzione?

Crisi finanziaria, risanamento economico, il ruolo della banca nel sistema economico attuale, il rischio bancario. E’ necessario parlare di contesto economico o di più contesti economici in un sistema che oggi non conosce standard, essendo in continua evoluzione?

Queste le tematiche trattate durante il XV corso internazionale di formazione in diritto penale attinente alle “CRISI BANCARIE-AUTHORITIES E CONTROLLO,INTERVENTO PENALE”, svoltosi lo scorso 12 ottobre all’Università degli Studi di Salerno.

L’evento è stato organizzato dal Prof. Avv. Andrea Castaldo, ordinario di diritto penale all’Università deli Studi di Salerno. Ad animare il dibattito, importanti esponenti del mondo accademico, economico e finanziario.

Una vera e propria opportunità per fare chiarezza sul quadro normativo di riferimento. Tutto questo letto anche in chiave comparatistica, data la partecipazione all’evento di professori ed esponenti delle Università di Buenos Aires,Panamà e Rio Grande.

L’evento si è svolto in tre sessioni, ognuna incentrata su un diverso profilo del mondo bancario, in particolare: la prima sessione dedicata al credito, allo sviluppo e al ruolo della banca nel contesto economico attuale, la seconda sessione dedicata alla tutela penale dell’attività e al rischio bancario, la terza sessione dedicata all’esperienza comparata.

“A 10 anni dal disastro finanziario di Lehman Brothers non si può negare che ci troviamo di fronte ad un sistema finanziario che necessita di operazioni di risanamento”, sostiene il Prof.Castaldo nell’illustrazione dei contenuti del convegno all’apertura del dibattito, “Oggi la banca è un modello eccentrico e per favorire la sua ripresa è necessario seguire degli step fondamentali per la risoluzione della crisi…Si tratta dell’adozione di misure di prevenzione ,di intervento precoce attraverso le autorità competenti e le rispettive governance”

 “ E di misure di superamento o composizione della crisi” conclude il Prof.Castaldo.

Questi, i perni su cui è ruotato il dibattito.

Durante la prima sessione di discussione è stato messo in evidenza dal Dott. Primicerio, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno, di come sia maggiormente appropriato parlare non di un unico contesto economico ma di più contesti economici attuali connotati da diversità geografiche ed economiche che necessitano di un approccio duttile e non uniforme.

Il sistema bancario non può prescindere dall’ attività di vigilanza e di controllo, assicurata da un unico sistema europeo di vigilanza finanziaria il SEVIS . Questo sistema è stato istituito dall’Unione Europea nel 2010 attraverso una serie di regolamenti per sopperire le lacune in materia di vigilanza finanziaria emerse nella crisi degli anni 2007 e 2008 ,oltre al SEVIS  è seguita l’introduzione del CERS , ovvero del Comitato europeo per il rischio sistematico, un ulteriore organo ausiliario appositamente previsto per il controllo, la prevenzione e l’identificazione del rischio, responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario europeo. L’introduzione di un meccanismo di vigilanza unico “MVU” comprende la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti. Il meccanismo di vigilanza unico è responsabile della vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e assicura che la politica dell’Unione Europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi venga attuata in modo coerente ed efficace e che gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza di massima qualità.

I tre obiettivi principali del meccanismo di vigilanza unico sono :

-assicurare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo ;

-accrescere l’integrazione e la stabilità finanziaria ;

-garantire una vigilanza coerente.

Nell’ assolvimento della sua missione il MVU si adopera costantemente per mantenere gli standard più elevati e garantire una vigilanza coerente prendendo come riferimento le migliori prassi internazionali . Inoltre tale sistema adotta un approccio basato sui rischi a cui sono sottoposti gli enti creditizi che sono valutati mediante misure di controllo e di attenuazione dei rischi di impresa, per cui la redditività degli enti ,così come la loro governance interna e la gestione complessiva dei rischi sono esaminati a partire da una prospettiva olistica facendo sì che tutte le valutazioni siano integrate.

La BCE mantiene pertanto una cooperazione stretta con le ANC (Autorità nazionali competenti) e le loro unità preposte alla segnalazione che sono le prime a ricevere i dati delle segnalazioni di vigilanza. Inoltre la BCE ,sottolinea il Dott. Cutino, Adviser,Centralised on-site Inspection Division della BCE,può svolgere diversi tipi di ispezioni, sia complete che coprono un ampio spettro di rischi, sia ispezioni mirate che si incentrano su una particolare parte dell’operato di un ente creditizio oppure su un problema o rischio specifico.

Per quanto riguarda la gestione delle crisi con il recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (Bank recovery and resolution directive) BRRD ,nel diritto nazionale la BCE in veste di autorità di vigilanza delle banche potrà reagire tempestivamente nel caso in cui un ente creditizio non rispetti i parametri impartiti dalla legge e assicurare che gli enti creditizi definiscano piani di risanamento affidabili.

La BCE  inoltre ha istituito un’ apposita divisione per la gestione delle crisi che è anche impegnata nella revisione dei piani di risanamento degli enti creditizi significativi sottoposti a vigilanza ed inoltre svolge anche un’ ulteriore analisi che permette valutazioni comparative,controlli di qualità ,verifiche della coerenza e sostegno specialistico.

“Ma qual è il rapporto tra organismo di vigilanza e Istituti bancari? .E soprattutto non sarebbe consona la predisposizione in questi istituti di meccanismi di responsabilizzazione interna e di prevenzione ?”Chiede il Dott. Primicerio.

 “Sicuramente” sostiene il Dott. Cutino , “Infatti la Banca Centrale Europea nel 2016 ha condotto una rilevazione delle prassi esistenti ed ha emesso delle linee guida in cui emerge che non è più tollerabile un atteggiamento “attendista” delle banche, ma che questo problema deve essere affrontato proattivamente indicando le misure di ristrutturazione del breve e medio periodo e l’adozione di politiche di accantonamento adeguate”.

Uno dei punti cruciali del sistema bancario italiano è quello del sostegno creditizio per le imprese, data la diversità delle regioni e la necessità di difendersi dallo spread.

Assolve un ruolo importante anche la BEI( Banca europea di investimento),infatti il tema cruciale, sostiene il Dott.Thomas Kustatscher ,Senior Advisor  e vicepresidente dalla BEI, è la necessità di migliorare gli investimenti poichè la ripresa nel nostro Paese si presenta lenta ed eterogenea nonostante l’entrata in vigore dei regimi di “Bail in” (con questa espressione si intende fare riferimento ad un sistema di risoluzione di un’ eventuale crisi bancaria che prevede l’esclusivo e diretto coinvolgimento di azionisti obbligazionisti e correntisti della banca stessa ).

“Siamo in presenza di un tasso di sofferenza doppio rispetto a quello europeo” continua il Dott. Thomas Kustatscher ,sostenendo che tutto questo nasce da una criticità strutturale del passivo presente nel bilancio delle aziende italiane a causa dell’eccessivo ricorso al capitale di rischio; infatti tale meccanismo comporta una minore capacità di fronteggiare i debiti nel lungo periodo, per cui sarebbe consono utilizzare degli strumenti alternativi come il  “Capital venture”, (apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l’avvio o la crescita di un’attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo )che costituisce quasi il 20% della capitalizzazione in Borsa negli USA”.

La missione del gruppo della Banca Europea di investimento è quella di sostenere le PMI attraverso la predisposizione di prodotti specifici quali prestiti, finanziamenti abbinati a risorse dell’Unione Europea, consulenza e supervisione, oltre a potenti strumenti di monitoraggio del rischio al fine di fornire garanzie e sostenere le imprese in ogni fase del loro sviluppo.

A cogliere la provocazione iniziale del Dott.Primicerio in merito alla presenza di più contesti economici, l’Ing. Andrea Prete , Presidente della Camera di Commercio di Salerno. Egli afferma che i contesti si dividono tra temporali e geografici e ricorda come in precedenza la concezione della banca era assimilata ad una convinzione di certezza assoluta, mentre invece attualmente domina una concezione diversa, soprattutto dopo la crisi del 2008. Da quell’ anno è cambiata la storia economica del mondo, la nostra è cambiata in maniera significativa creando un problema di crescita occupazionale. Situazione che poi è peggiorata nel 2011, anno in cui lo spread (il differenziale tra i BTP tedeschi e i BTP italiani )ci aveva portato al limite della crisi .

“Tutto ciò metteva in discussione la stabilità del Paese, soprattutto per la concessione del credito alle imprese, infatti sarebbe consono introdurre dei tassi di interesse più accessibili e potenziare l’utilizzo di strumenti alternativi come il Capital ventures” conclude l’Ing.Prete.

Singolare l’intervento della Prof.ssa Angelina Principe ,ordinaria di diritto bancario e diritto fallimentare dell’Università degli Studi di Salerno, il cui discorso è centralizzato sul concetto di banca come impresa “Poiché il momento fondamentale dell’attività bancaria è proprio quella della selezione dell’attività di credito ..poiché la banca è impresa!” , sostiene la Prof.ssa che continua affermando che c’ è stata una vera e propria invasione di campo nel settore bancario da parte della magistratura nei primi anni ’90, poiché con una sentenza della Cassazione Penale del 1981 vi è stata l’applicazione delle leggi penali anche per i banchieri. Inoltre Ella esprime la contrarietà al nuovo sistema delle tecnologie che non fa altro che mirare all’eliminazione della persona fisica “banchiere” valorizzando strumenti elettronici . Contrarietà giustificata da un palese paradosso poiché i principi ispiratori dell’attività bancaria mirano ad una maggiore vigilanza e controllo per cui sarebbe irragionevole eliminare questa figura di garanzia.

“In ogni discorso e in ogni tematica trattata c’è sempre bisogno di una contestualizzazione del concetto di crisi”..poichè  “la crisi non è un qualcosa strettamente legato ad un progresso in positivo o in negativo ma è comunque un’evoluzione, sostiene il Prof. Amatucci ,già Ordinario di Diritto Commerciale all’Università degli Studi di Salerno, poiché “bisogna tener presente che esiste uno Stufenbau che mette in dubbio la possibilità che il diritto penale possa risolvere tutto .poichè la sanzione penale ,data la sua carica di afflittività rappresenta l’ extrema ratio. Il traguardo, quindi lo scopo è quello di arrivare ad una libertà all’insegna della la parità di trattamento anche attraverso altre modalità sanzionatorie come quella amministrativa”.

Tipico dei paesi di Common Law è il principio del “Business Judments Rule” ovvero un principio in virtù del quale l’amministratore di una società ha il potere di prendere delle decisioni utilizzando come unico parametro la sua discrezionalità. Il Prof. Amatucci contrasta fortemente questo principio facendo presente la necessità di avere come punto di riferimento l’organigramma aziendale, con la relativa gerarchia e non questo tipo di regola che potrebbe nascondere delle derive autoritarie.

Egli tiene presente che l’economia delle banche è diversa rispetto a quella che attua l’imprenditore e, presentando un esempio abbastanza singolare (in cui evidenzia la rapidità di un’impresa nell’attività di riconversione rispetto ad un’altra) sottolinea come la risposta stia proprio nella “cultura” che fa andare avanti l’impresa concludendo che è necessario nell’ordinamento adottare una deterrenza non di tipo penale, ma di tipo finanziario che si incentri cioè anche sulla sanzione amministrativa e non obbligatoriamente su quella penale.

Per quanto riguarda la seconda sessione, dedicata alla tutela penale dell’attività e del rischio bancario, il Dott. Pentagallo, Presidente del Tribunale di Salerno si sofferma sull’attività di vigilanza bancaria. Il bene giuridico tutelato è quello della trasparenza nel rapporto tra autorità di vigilanza e autorità sottoposta alla vigilanza quale la banca.

“La costituzione di parte civile non è prevista solo per ottenere il risarcimento del danno ma è la continuazione di un impegno istituzionale poiché l’interesse dell’ autorità di vigilanza è all’accertamento dei fatti e delle responsabilità “, sostiene l’Avv. Olina Capolino ,capo del servizio di consulenza legale della Banca d’Italia.

 La relatrice ricorda due casi particolari :  il primo è l’occultamento del “mandate agreement” da parte del Monte dei Paschi di Siena. Questo caso faceva riferimento ad un solo fatto ovvero quello del nascondimento in cassaforte di un contratto la cui conoscenza avrebbe consentito agli ispettori della Banca d’Italia di effettuare diverse valutazioni ,il tribunale di Siena condanna gli imputati e individua il movente nella volontà di nascondere un bilancio. Per Occultare questo contratto si era realizzato una sorta di “corto circuito informativo” all’interno della banca, nel senso che gli associati lo avevano tenuto nascosto non solo all’autorità di vigilanza ma anche al resto della struttura aziendale. In appello gli imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto, questo per mancanza di dolo.

Il secondo caso, invece interessava una Banca di Credito Cooperativo che aveva un’ operatività di credito anomala, dato che erogava fidi fuori zona occultando la reale situazione patrimoniale alla Banca d’Italia. Questi finanziamenti venivano erogati sulla base di contratti fittizi con prestanome e finivano per finanziare un grande imprenditore che era già sull’orlo del fallimento. La banca era stata utilizzata come un “bancomat”, quindi in questo caso c’è stata una condanna in primo grado.

Per quanto riguarda l’ efficienza della risposta penale, molto spesso è minata dalla prescrizione del reato, per cui ciò comporta che l’efficienza della sanzione penale sia prevista solo in astratto e non in concreto, quindi è bene proporre un’ efficienza in concreto, conclude l’Avv.Olina Capolino.

Ci si chiede se sarebbe sufficiente una sanzione amministrativa bancaria nel nostro sistema attuale.

“Nel sistema le sanzioni amministrative bancarie sono comminate in primo luogo alla banca ed hanno anche una certa incidenza economica, ma la persona fisica che è diretta responsabile viene sanzionata solo in alcuni casi, ovvero solo quando sia possibile e raramente”. Secondo la relatrice la deterrenza deve essere nei confronti della persona e la sanzione penale sarebbe sicuramente un buon deterrente.

A questo punto il Dott.Antonio Laudati,Sostituto procuratore della direzione Nazionale Antimafia si sofferma sul diritto penale ai tempi dei cd “bitcoin”, e ricorda che negli anni ‘80 la Cassazione aveva affermato che chi fa impresa bancaria non è né pubblico ufficiale, né incaricato di un pubblico servizio. Allora prevaleva la nozione privatistica del risparmio, infatti si riteneva che il concetto della tutela del mercato dovesse essere limitato al meccanismo iure privatorum e si condivideva il sistema del cd “market control” cioè che il mercato deve avere una forma di controllo interno e che deve essere autoregolamentato.

Da qui i Crac finanziari di importanti colossi quali :Parmalat ,banca di Vicenza ,Banca Etruria .in seguito ai quali centinaia di migliaia di risparmiatori furono danneggiati. “Questi sono dei passaggi importanti”, sostiene il Dott. Laudati “soprattutto perché da lì è cambiata la natura del mercato finanziario, dato che in precedenza prima l’economia regolava solo dei rapporti economici interni, mentre oggi uno spread fa cadere il governo, infatti la stabilità monetaria non ha più conseguenze solo per quanto riguarda i risparmiatori e i creditori e quindi i meccanismi interni, ma ha delle conseguenze anche sulla democrazia di un Paese”. Quindi  non si può pensare che la tutela di un concetto come il risparmio possa essere solo di natura privatistica quando le ripercussioni e le conseguenze che si sono verificate producono effetti ad ampio raggio .

“Pertanto la funzione del diritto penale è completamente diversa dal cd. “market control”, poiché si tratta dell’espletamento di una funzione di controllo capace di garantire una tutela “allargata”, dato che il mercato è un bene giuridico plurioffensivo, anche se in realtà la maggior parte di questi procedimenti si conclude con il patteggiamento poichè per la banca risulta più conveniente pagare anziché andare in giudizio non facendo altro che aumentare le spese legali.”, sostiene il Dott. Laudati.

Molto spesso quindi si fa riferimento ai “vecchi arnesi dei penalisti” quali la dichiarazione di fallimento, la bancarotta e l’appropriazione indebita , ma questi sono degli strumenti che molto spesso sono inadeguati alle esigenze che il nuovo mondo finanziario ha necessità di fronteggiare. “Quindi il diritto penale deve avere un altro tipo di funzione a seconda del bene che si intende tutelare” continua il Dott. Laudati ,facendo poi riferimento a nuove soluzioni come l’introduzione di un articolo 499 bis del codice penale rubricato “Nocumento al risparmio” che conferisce un potere al pubblico ministero di intervenire sulla gestione ,le modifiche sull’insider Trading ,una reintroduzione dell’abuso d’ufficio nei reati finanziari che consente al PM di indagare l’istituzione di una procura Distrettuale per reati finanziari, dato l’allarme che questi tipi di reati creano.A questo punto però ci si chiede se il danno che viene creato sul mercato finanziario viene considerato alla stessa stregua del pericolo che incorre nella società per terrorismo e criminalità organizzata,  tanto da istituire un’apposita procura distrettuale.. Probabilmente occorre un momento di equilibrio.

“Dobbiamo tener presente,” continua il Dott. Laudati” che il mercato finanziario non ha solo pericoli endogeni al sistema, ma ha anche pericoli esogeni al sistema. Infatti leggendo le direttive dell’ UE si deduce che esiste il rischio per sistema finanziario a causa dell’ infiltrazione della criminalità organizzata per cui  il mercato finanziario deve adottare meccanismi di trasparenza e di garanzia. Lo sviluppo dei bitcoin è la prova di come l’economia illegale riesca a travolgere l’economia di mercato. Anche se bisogna ricordare che il sistema dei bitcoin garantisce l’ anonimato nei pagamenti e la quotazione in borsa, quindi  tutto ciò evidenzia come questo nuovo sistema di scambio inizia a farsi strada nel mercato finanziario. L’economia è in trasformazione ed è necessario che il diritto penale stia al passo con questi cambiamenti , per cui la funzione cardine del diritto penale non è altro che quella dello sviluppo della società!”, conclude l’Avv. Laudati.

Successivamente interviene il Dott. Roberto Vona , ordinario di economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ,il suo è un approccio aziendale orientato maggiormente all’aiuto all’impresa ad affrontare le crisi finanziarie. In tema di gestione delle crisi bancarie questi fenomeni patologici possono avere degli effetti disastrosi sulla società e quindi emerge la necessità di un intervento sociale ex ante, ed una peculiare analisi dei segnali che si manifestano prima dell’evolversi della crisi .

“Ma perché nascono le crisi in un’impresa? Quali sono le cause ?” …Sicuramente l’incremento della pressione competitiva non gestita con le adeguate competenze, l’apertura dei mercati, l’incapacità di fronteggiare una crisi di ricavi di depositi e l’incapacità di gestione del personale. Il managment, la struttura direzionale di un’impresa bancaria assolve un’attività di controllo ispettiva affidata anche alla Banca d’Italia e alla CONSOB. Questo obiettivo viene perseguito attraverso tecniche sovranazionali attraverso anche la BCE. Per cui “E’ indispensabile effettuare uno sforzo tecnico nuovo al fine di portare alla luce degli aspetti aziendali che potrebbero celare già dall’inizio uno squilibrio, e quindi attuare un controllo più dettagliato e puntuale nella vita aziendale”, conclude il Prof. Vona.

Suscita una notevole importanza nell’ambito bancario l’apporto dato dall’Avv. Pierluigi Pasi, Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera il quale ricorda che in questo Paese il diritto penale viene visto come elemento di protezione di un settore strategico per cui l’interesse del singolo e del pubblico si fondono. La legislazione prevede norme penali nel settore bancario e finanziario, ma non contempla norme penali  nella legislazione privatistica come la truffa, l’appropriazione indebita, e la falsità documentale .Il bene giuridicamente protetto nella fattispecie di corruzione privata è quella della tutela del mercato finanziario, e sottolinea come nonostante la Svizzera sia stata segnata da una crisi non siano pervenute delle proposte per nuovi reati commessi da bancari o intermediari finanziari a differenza che in Italia .

La Svizzera, seguendo una tendenza internazionale si è munita della FINMA ,l’Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari, che esercita una vigilanza prudenziale e orientata al rischio su banche e commercianti di valori mobiliari. Rispetto delle prescrizioni di natura normativa , ricorda l’art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, concernente il segreto bancario che dispone :

“È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1       Rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo ,impiegato, mandatario o liquidatore di una banca ,membro di un organo o impiegato di una società di audit ;

2      Ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale..

3      Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi”

 

 Il motivo dell’introduzione di questa norma è quello di contrastare il fenomeno per cui gli impiegati bancari vendevano dati bancari all’estero violando la segretezza delle informazioni bancarie.

L’Avv.Picarella in conclusione , pone la sua attenzione sul ruolo dell’assoziazione S.O.S, impresa di cui è membro ,ovvero quello della tutela penale sull’attività bancaria che è un ruolo di prevenzione dei reati di grave allarme sociale come l’ estorsione e l’usura .”La crisi delle banche oggi è una crisi del ruolo della banca della sua funzione nella società ed è importante tener conto di un recupero della sua  funzione sociale”.

Per fronteggiare il rischio sono nati dei protocolli d’ intesa con i quali i rappresentanti del mondo bancario hanno costituito i primi atti di indirizzo, impegnandosi ad attuare misure preventive al fine di evitare dei reati di usura come ad esempio l’ accordo quadro del luglio 2007 che mira al sostegno delle vittime del raket , sottoscritto tra Minstero dell’interno, Banca d’Italia , associazioni e fondazioni antiusura, al fine di rendere più proficuo il sistema e di promuovere la prevenzione. Questo accordo inoltre favorisce gli strumenti all’accesso al credito, l’ incentivazione a denunciare gli estorsori e gli usurai e anche la predisposizione di un fondo per le vittime .Inoltre l’accordo aveva l’obiettivo di costituire un osservatorio, promuovere iniziative a carattere informativo i cui compiti erano quelli della verifica permanente nel monitoraggio dell’attività antiusura accompagnata da una valutazione del merito creditizio. “Tuttavia l’accordo del 2007 è svuotato dei suoi contenuti essenziali , l’osservatorio non è operativo, per cui sarebbe il caso di prevedere dei sistemi pregnanti, di tipo fiscale o di aiuto agli investimenti nei parametri della legislazione europea, per ricucire lo strappo che si è creato nel ruolo della banca” , conclude l’Avv. Picarella.

In conclusione la terza sessione dedicata all’area comparatistica, cercando di capire in altre realtà come funziona il sistema bancario.

Il sistema bancario argentino ha subito una profonda trasformazione strutturale dapprima con i processi di liberalizzazione e concentrazione avviati negli anni ‘90 ed in seguito per la crisi economica del 2001 (dal 1994 al 2004 gli istituti di credito sono passati da 206 a circa 70). Rappresentativi di questa realtà sono stati l’acquisizione di BNL Argentina da parte del gruppo HSBC (Regno Unito) e quella di Bank Boston (presente in Argentina dal 1910) da parte di Standard Bank (Sud Africa). Sul piano normativo, la legge locale non prevede restrizioni in base alla nazionalità’ per operare nel settore finanziario e garantisce parità di trattamento tra capitali argentini e stranieri, prevedendo tuttavia una previa autorizzazione ad operare rilasciata dalla Banca Centrale (legge nº 21.526/77). Nel paese sono attualmente presenti 64 banche, di cui 12 pubbliche (di queste 2 nazionali e 10 provinciali) e 52 private (delle quali 31 a capitale nazionale, 12 a capitale straniero e 9 succursali di banche estere). Le tre principali banche pubbliche argentine, il Banco de la Nación Argentina, il Banco Provincia di Buenos Aires ed il Banco Ciudad de Buenos Aires  gestiscono oggi oltre il 40% del totale dei depositi. Il Banco de la Nación Argentina in particolare (30% dei depositi totali e circa 20% dei prestiti totali erogati), nato come strumento a sostegno all’attività imprenditoriale nazionale grazie anche ad una presenza capillare su tutto il territorio argentino, di fatto ha sempre avuto un ruolo chiave nella determinazione dei tassi d’interesse. Inoltre opera come agente ufficiale del governo argentino nelle transazioni internazionali. Il settore finanziario argentino esprime oggi circa il 15% del Pil (pari a circa 75 miliardi di dollari), con un patrimonio netto degli istituti di credito che nel 2011 aveva fatto registrare una crescita del 22% rispetto all’anno precedente, presentando buoni livelli di solvibilità’ grazie anche ad un rapporto debito pubblico/Pil molto contenuto (circa 18%). La complessità delle operazioni – soprattutto con l’estero – ha reso il sistema relativamente chiuso. Se da una parte questo ha impedito che le banche argentine fossero contagiate dalla crisi finanziaria internazionale del 2008/2009, dall’altro rappresenta ancora una limitazione alle attività proprie degli istituti bancari. Tra le principali sfide che si prospettano per il sistema finanziario argentino vi è dunque lo sviluppo del credito soprattutto a medio-lungo termine al quale si aggiunge la necessità di far rientrare nel sistema una parte del risparmio privato. La recente riforma del mercato dei capitali, approvata nel novembre 2012, ha inteso porre rimedio a tale situazione, introducendo un nuovo quadro giuridico che ha per obiettivo principale la crescita del settore privato e delle piccole e medie imprese e il recupero del terreno perduto in questo settore nei confronti dei principali concorrenti regionali, a cominciare dal Brasile.

Il sistema bancario brasiliano invece è estremamente concentrato. Le prime quattro banche rappresentano circa il 70 per cento degli attivi dell’intero sistema e oltre il 70 per cento delle operazioni di credito e dei depositi totali. Tra le principali banche spiccano tre a capitale brasiliano: Banco do Brasil,a prevalenza di capitale pubblico, Itaù e Bradesco,a capitale privato. La maggiore banca brasiliana (Banco do Brasil) offre un’ampia gamma di servizi bancari, oltre ad essere operativa nella intermediazione mobiliare ed assicurativa, nella gestione dei fondi pensione e del credito all’agricoltura. Il BB è la banca leader nei depositi, i suoi punti di forza sono : il possesso di una quota di mercato maggiore ed una più ampia rete di filiali, l’instaurazione di forti relazioni con le imprese statali, il possesso della garanzia statale che le consente bassi costi di founding. L’unico punto di debolezza è rappresentato dal controllo pubblico, se da un lato rende il BB la banca più sicura in Brasile , potrebbe avere effetti negativi sull’efficienza.

Rosa D’Ambra

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