Il Diritto per Tutti. I maltrattamenti ai danni dei minori nella scuola.

Il Diritto per Tutti. I maltrattamenti ai danni dei minori nella scuola.

Il Diritto per Tutti. I maltrattamenti ai danni dei minori nella scuola.a cura dell’avvocato Vincenza Luciano
Un bimbo di 5 anni, giocando, tira l’orecchio al papà. Lo fa in modo talmente forte, come se volesse fargli del male. Il genitore si lamenta e chiede spiegazioni al piccolino che gli risponde: «È quello che ci fanno a scuola se siamo monelli». Scatta la denuncia. Le maestre sono finite sotto processo per maltrattamenti e sono state anche sospese dal servizio per nove mesi. Secondo gli investigatori risultano accertati abusi su otto bimbi (su un totale di circa ottanta) di età compresa fra i tre e i cinque anni. Strattoni, sberle, trascinamenti per i polsi. C’è la maestra che spintona ripetutamente, con durezza, un piccino per costringerlo a stare seduto. C’è il bimbo cui viene vietato per tre quarti d’ora di andare in bagno. C’è la bimba che piange a dirotto e urla «Mi fai male». La tesi degli inquirenti è che le due maestre non fossero capaci di gestire la situazione e sfogassero nei maltrattamenti la loro frustrazione. Ora per i bambini è previsto un percorso di sostegno psicologico (fonte www.lastampa.it).
Questo è uno dei casi reali di maltrattamenti nella scuola. Pensiamo che ogni anno le denunce sono almeno 100.
Chiediamoci allora quali comportamenti, se tenuti da insegnanti nello svolgimento della propria professione, possono condurre a una condanna penale per maltrattamenti o abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. L’art. 572 c.p. punisce espressamente chiunque maltratta una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Tale delitto si caratterizza per la volontarietà dell’azione nonché per la consapevolezza di porre in essere un comportamento oppressivo nell’ambito di rapporti che dovrebbero invece favorire lo sviluppo della personalità. Inoltre, elemento costitutivo di tale delitto, è l’uso sistematico della violenza ovvero la circostanza che tali condotte lesive siano reiterate e perpetrate ai danni delle vittime. Questo ultimo requisito distingue tale reato da quello meno afflittivo di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto dall’art. 571 c.p. che si verifica quando l’insegnante umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute e quindi abusa del potere di correzione che la legge gli riconosce. Come ad esempio quando lo costringe a scrivere per cento volte sul quaderno la frase «sono un deficiente»; o gli tira i capelli o lo costringe a mangiare o lo colpisce con un flauto in testa in presenza dei compagni ovvero lo strattona con violenza. Si può incorrere in  abuso dei mezzi di correzione e disciplina anche solo al verificarsi di un singolo episodio, non essendo necessario che gli abusi siano ripetuti nel tempo, a differenza di quanto è previsto per il reato di maltrattamenti.
Di fronte al sospetto di un abuso da parte di un insegnante nei confronti del proprio figlio è importante rivolgersi immediatamente all’autorità giudiziaria che avvierà le indagini. A tal fine potranno essere installate delle videocamere di sorveglianza all’interno della scuola per “monitorare” l’attività dell’insegnante e smascherare i presunti abusi. Invero ogni volta che viene scoperto un nuovo asilo degli orrori si torna a paralare della legge sulle telecamere negli asili. Tale legge dopo aver ottenuto il via libera dalla Camera dei deputati lo scorso 23 ottobre è ferma al Senato.  Sono tuttavia tanti i cittadini che chiedono l’adozione con urgenza di un provvedimento che intervenga sul contrasto e sulla prevenzione degli abusi in modo concreto ed efficace.