Monteforte Irpino, 82enne abusa di un neonato. Per lui giudizio immediato

Monteforte Irpino, 82enne abusa di un neonato. Per lui giudizio immediato

Monteforte Irpino, 82enne abusa di un neonato. Per lui giudizio immediatoCi sarà il giudizio immediato per violenza sessuale su minore per un uomo di 82 anni di Monteforte Irpino che molestò un neonato qualche mese fa. Il Processo partirà esattamente tra due settimane. La terribile vicenda di molestie era emersa, dopo aver eseguito l’esame del DNA sugli oggetti del piccolo. Dal test sarebbe emerso che le tracce sugli oggetti non sono liquido seminale, bensì tracce di sudore ed altro. Resta comunque il grave quadro indiziario. I militari agli ordini del maresciallo Angelo Perrone scoprirono subito quanto era avvenuto nell’abitazione del centro storico di Monteforte Irpino, mentre la mamma del piccolo, badante dell’anziano, si era allontanata per alcune commissioni. Saranno ora i magistrati di Avellino a decidere sulla responsabilità in ordine ai gravi reati contestati.  Ecco la nota dell’Avv. Tomeo , Presidente della Camera Nazionale degli Avvocati per la Famiglia e Minorenni, sulla vicenda:

“Notizie del genere, raccapricciano, pongono interrogativi inquietanti sulla degenerazione dell’ uomo, senza limiti e confini; Come può la contorta e perversa mente umana, partorire tali mostruosità! Un uomo di 82 anni, non ha scusanti, è una persona alla fine della vita, una vita vissuta nell’imputridimento mentale, coltivando e covando questa disgustosa devianza, prendendosi gioco delle persone che in lui credevano e che lo consideravano persona di fiducia al punto di affidargli i propri figli in fasce, creature innocenti e pure.
L’anelito sarebbe un mondo nel quale ognuno possa riacquistare i propri ruoli; i nonni dovrebbero tornare ad essere i riferimenti solidi che erano un tempo, attraverso i loro inesauribili insegnamenti; i genitori con gioia dovrebbero riappropriarsi della loro essenza, quale fonte di Amore, “Archi dai quali” -secondo Gibran- “i figli sono lanciati in avanti come frecce vive, gli Arcieri che amano in egual misure e le frecce che volano e l’arco che rimane saldo”. Non è più possibile – prosegue la Tomeo – immaginare che i più indifesi e maltrattati debbano temere proprio quelle figure che sono sempre state viste come certezze incrollabili. Urge ridare dignità alla famiglia, è necessaria un’attività di riaccreditamento reciproco anche con le Istituzioni e che parta da queste, affinchè le “deficienze” e le “carenze culturali, affettive, sociali”, non rappresentino sempre e solo un nocumento per quella categoria di “persone in evoluzione”, troppo spesso vittime di adulti “senza scrupoli”.
E’ pur vero che si sono fatti grandi passi in avanti nell’apprestare le necessarie tutele giuridiche affinchè reati così odiosi trovino finalmente ingresso nel codice penale, infatti il 23 ottobre 2012 è entrata in vigore la legge italiana di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale. Essa costituisce il primo strumento giuridico internazionale con il quale è imposto agli Stati di prevenire e criminalizzare ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale sui bambini: è per questo che è stata concepita come uno strumento di natura vincolante per i Paesi firmatari, in modo da fungere come effettivo valore aggiunto rispetto agli strumenti preesistenti. Il quadro normativo della novella è vasto e sicuramente dirompente, esso introduce nell’ordinamento italiano in particolare:
• il nuovo reato di “adescamento di minorenni”, che consiste in qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di anni sedici attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet (grooming) o di altre reti o mezzi di comunicazione per commettere i reati connessi all’abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori;
• le nuove condotte introdotte a integrazione del reato di “prostituzione minorile” tra cui quelle di “reclutamento alla prostituzione di un minore, gestione, controllo e organizzazione della prostituzione di un minore” anche al fine di contrastare lo sviluppo di nuovi fenomeni come, ad esempio, il turismo sessuale con minori;
• il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori;
• il reato di “istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”, configurabile nella condotta di chi con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di quelli previsti nel codice penale;
• l’ampliamento della gamma di reati a danno dei minori rispetto ai quali non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, grazie al principio dell’inescusabilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa, il cui limite è stato innalzato ai 18 anni;
• la modifica della fattispecie di “corruzione di minorenne”(art. 609 quinquies c.p.): il ddl prevede un inasprimento delle pene per chi compie atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici “al fine di farlo assistere” e sanziona la condotta di far assistere il minore stesso al compimento di atti sessuali o il mostrare materiale pornografico a un minore di quattordici anni al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali;
• l’opportunità per i minori vittime di essere assistiti in ogni fase del procedimento giudiziario dal supporto emotivo e psicologico di operatori, di comprovata esperienza, legittimati a operare per la cura ed il sostegno alle vittime;
• il “trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”, con l’obiettivo di garantirne il recupero e ridurre i casi di rischio di recidiva.
Ed ancora, a dimostrazione del processo di integrazione degli ordinamenti verso cui è oggi necessario ed inevitabile tendere, il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote fornisce una definizione di pornografia minorile ispirata a quella contenuta nel Protocollo opzionale alla Convenzione ONU per i diritti del bambino sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia: “per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.” Il fatto di cronaca nostrano deve far riflettere sul tipo di società che desideriamo e che vogliamo; è evidente che anche la Giustizia, nella fattispecie, avrà un corso “troppo clemente” in considerazione dell’età dell’Orco, ma non si può non pensare che qualcosa possa cambiare se tutte le coscienze vengono scosse e animate per garantire la tutela di tutti i soggetti vulnerabili vittime di adulti frustrati.
Mi piace ricordare la frase di Papa Francesco, ripetuta senza mai stancarsi: “Per favore, non lasciatevi rubare la speranza!” Ebbene, – conclude la Tomeo – la società cambia con la collaborazione di tutti, con la splendida conseguenza di determinare l’emarginazione dei perversi e dei violenti”.