NOLA. Venerdì 1° aprile 2016 inaugurazione dell’anno di formazione forense

NOLA. Venerdì 1° aprile 2016 inaugurazione dellanno di formazione forense

Il programma dell’evento prevede gli indirizzi di saluto del dott. Luigi Picardi, Presidente del Tribunale di Nola, del dott. Paolo Mancuso, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, dell’avv. Francesco Urraro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, dell’Avv. Maria Masi, Consigliera Nazionale Forense e dell’avv. Geremia Biancardi, Sindaco di Nola. Introduce e modera l’avv. Giuseppe Boccia, Direttore Generale Fondazione Forense Nola.

Qualificato anche il parterre dei relatori: il prof. Aldo Masullo, Filosofo e iscritto nell’Albo d’Onore del Foro di Nola, il prof. avv. Giovanni Verde, Emerito di Diritto processuale civile dell’Università Luiss Guido Carli e l’avv. Angelo Schillaci, dell’Università “La Sapienza” di Roma, che discuteranno degli aspetti legali, sociali e culturali di un tema attualissimo che si propone di modificare non solo la disciplina giuridica ma anche il costume, la cultura e l’etica di un intero popolo.

«Ora che il polverone delle polemiche è stato spazzato via dal sì al Senato, è venuto il momento di una riflessione, più ragionata e meno emotiva, sul disegno di legge Cirinnà. Quale modo migliore di iniziare il nuovo anno di formazione con un tema che guarda al futuro prossimo e che sicuramente apporterà cambiamenti negli assetti socio-giuridici della vita di tutti» – afferma l’avv. Giuseppe Boccia, Direttore Generale della Scuola Bruniana, che sottolinea l’interesse per il convegno – «La polemica che fin qui si è scatenata intorno al lungo e controverso iter parlamentare ha di fatto impedito l’approfondimento dei contenuti del testo normativo, che ha il pregio di riconoscere finalmente una tutela giuridica adeguata alle unioni tra persone dello stesso sesso, così come sin dal 2010 la Corte Costituzionale aveva sollecitato il legislatore nazionale a fare, ed ha d’altra parte portato a pensare che la discussione sul d.d.l. sia limitata ai diritti degli omosessuali, tralasciando altri aspetti della nuova normativa che si aggiungono alle unioni civili per le coppie dello stesso sesso e riguardano i contratti di convivenza tra persone di sesso opposto».

Attualmente, chi vuole solo convivere, per scelta o perché in attesa di divorzio, non ha alcuna forma di tutela automatica e immediata: dall’assistenza del partner in ospedale e il relativo diritto di prendere decisioni sulla sua salute, alla libertà di esercitare il diritto di visita in carcere, subentrare nei contratti o nei diritti patrimoniali dopo la morte del partner.

Per il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, avv. Francesco Urraro, si tratta di «una questione di civiltà giuridica, di diritti da riconoscere, di parità di trattamento tra individui della stessa comunità, per far uscire dall’ombra dell’antigiuridicità le coppie conviventi, allargando lo spettro degli interessi protetti, ricomprendendo non solo i diritti soggettivi perfetti ma in generale tutte le situazioni, giuridiche e di fatto, rientranti nel patrimonio di un soggetto. Certo, attualmente esistono degli escamotage giuridici per riconoscere di volta in volta, a favore dell’uno e dell’altro partner, singoli diritti in determinate situazioni future afferenti ad aspetti della vita quotidiana, ma è innegabile che nella nostra società, questa non immediatezza, ha lo stesso peso di una negazione».

«L’Italia è uno dei nove Paesi europei a non avere ancora una legge in grado di tutelare le coppie conviventi» – ricorda la Consigliera Nazionale, avv. Maria Masi «al di là delle implicazioni culturali e dei profili etici che un tema così importante inevitabilmente porta con sé per l’impatto che avrà sull’assetto attuale della società, non possiamo dimenticare che il d.d.l. Cirinnà offre tutele nuove, attraverso le unioni civili e le unioni di fatto, alle coppie conviventi, anche dello stesso sesso, attraverso il riconoscimento degli stessi diritti e doveri che sorgono dal matrimonio: la scelta del regime patrimoniale, l’estensione dei diritti in materia previdenziale e sanitaria, l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, la collaborazione nella vita comune. Tutele che i nostri concittadini ora cercano di acquisire attraverso matrimoni contratti all’estero, da far riconoscere poi in Italia attraverso la via giudiziaria, e che un domani potranno vedersi riconosciute pienamente per mezzo di unioni civili regolarmente trascitte».

Tante le questioni giuridiche sollevate dal d.d.l. Cirinnà: le modalità di costituzione, le cause impeditive e gli effetti giuridici della costituzione e dello scioglimento dell’unione civile (la scelta del cognome comune, l’obbligo reciproco alla coabitazione e all’assistenza morale e materiale, i diritti sul tfr e le altre indennità in caso di recesso dal rapporto di lavoro), il regime patrimoniale dell’unione civile e delle disposizioni normative in materia di successioni. Ma anche l’applicabilità alle parti dell’unione civile delle disposizioni normative in materia di successioni, contratti e scioglimento del matrimonio, rapporti con il matrimonio e profili di costituzionalità della normativa (art. 2 ,3 e 29 Cost.).

L’accertamento della stabile convivenza: i diritti e gli obblighi del convivente di fatto. Il contratto di convivenza: forma e contenuto, le cause di nullità e le cause di risoluzione del contratto di convivenza.