Avellino: stop alla vendita di bevande ma solo nei pressi dello stadio

Avellino: stop alla vendita di bevande ma solo nei pressi dello stadio

Avellino: stop alla vendita di bevande ma solo nei pressi dello stadioNell’atto pubblicato sul sito del come infatti si ordina «in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio “Partenio Lombardi” per la stagione calcistica 2013/2014 di serie B, nonché in occasione di eventuali ulteriori incontri di calcio, il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere e in lattina nelle tre ore precedenti l’inizio della partita, anche da consegnarsi in loco o per asporto». Questo vale per i pubblici esercizi «situati all’interno dello stadio “Partenio – Lombardi” e all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via De Gasperi, via Annarumma, rotatoria Amoretta, via Tino, via Zoccolari, via Greco, via Scandone, via Don Giovanni Festa». C’è inoltre il «divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, nelle tre ore antecedenti l’inizio della partita e nell’ora successiva la fine della partita, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto».
In pratica non si potrà comprare o vendere alcun tipo di bevanda in vetro o lattina (ma in plastica sì) né alcolici nei pressi dello stadio nelle ore più prossime alla partita. Lo si potrà fare però da altre parti.
Un provvedimento che per questo sembra destinato a far discutere. Tra l’altro sono previste sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro e in caso di recidiva anche alla sospensione dell’autorizzazione.
In premessa si spiega che la decisione è assunta sulla base delle disposizioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che «ha previsto, nel definire le norme comportamentali per l’accesso agli stadi di calcio, anche il divieto “…di introdurre e porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente previo parere favorevole del Questore”, oltre all’ulteriore divieto “…di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica”, all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna».
C’è però già qualche esercente di zona che restando nell’anonimato avanza qualche lamentela per la disparità di condizione. C’è da scommetterci che la questione farà discutere anche nei prossimi giorni.