AVELLA. All’ultimo consiglio comunale ecco la mozione del consigliere di Avella Viva, Enza Luciano.

AVELLA. Allultimo consiglio comunale ecco la mozione del consigliere di Avella Viva, Enza Luciano.

AVELLA. Allultimo consiglio comunale ecco la mozione del consigliere di Avella Viva, Enza Luciano.Al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale

Mozione d’ordine ex art. 24 Reg.

Quale consigliere di Avella Viva, PREMESSO che il consiglio comunale (ex articolo 37 del T.U.E.L.) è formato dal sindaco e da un numero diversificato di consiglieri;

Che in più occasioni il legislatore non computa la presenza del sindaco ai fini della validità della seduta: art.38, comma 2, secondo ; art.52, comma 2;  art.141, comma 1, lettera b), numero 3 ;

Che l’articolo 6, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che “gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;

Che il sindaco – pur eletto direttamente e distintamente – è un componente del consiglio, anche perchè la Corte Costituzionale ha chiarito che costui, eletto direttamente, non è più scelto sulla base della sua precedente investitura nella carica di consigliere comunale;

Che tale cosa è ribadita anche: a) dall’art. 1 della legge n.81 del 1993, secondo cui “il consiglio comunale è composto dal Sindaco” e da un numero di membri variabile secondo la popolazione del Comune. CONSIDERATO

 Che il sindaco può dirsi, pertanto, a pieno titolo componente del Consiglio, ma  non può dirsi per ciò stesso “consigliere;

Che quando la legge prevede che nella maggioranza richiesta si computi il voto del Sindaco viene utilizzata l’espressione “componenti il consiglio” (art. 31, comma 2, approvazione convenzioni e statuto consorzi; 52, comma 2, primo periodo, mozione di sfiducia) o “propri membri” (art.44, comma 2, commissioni di indagine);

Che, invece, la legge (art. 6, comma 4, approvazione e modificazioni Statuto) nel parlare di “consiglieri assegnati”, esclude che nella base del computo bisogna tener conto del sindaco;

Che anche la giurisprudenza amministrativa avalla tale tesi ritenendo che l’art. 38, D.lgs. n. 267/2000 esclude che il Sindaco sia calcolato ai fini del quorum, sia in relazione al numero legale minimo imposto alla fonte regolamentare ai fini della validità delle delibere, sia nei casi in cui si tratti di determinare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, in applicazione delle norme locali (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano – sentenza 22 giugno 2011 n. 1604; T.A.R. Campania – Salerno – sentenza 20 maggio 2002 n. 373, in riferimento a norma del regolamento che aveva fissato il quorum strutturale per la validità della seduta consiliare rapportandolo ai consiglieri “assegnati”). Con il termine consiglieri “assegnati”, allora, si devono considerare i consiglieri indicati numericamente nel T.U.E.L., cui si aggiunge il sindaco, con la conseguenza che il quorum è da valutare in funzione del numero dei consiglieri individuato direttamente dalla legge (fascia demografica di riferimento), e questo indipendentemente dal contenuto dispositivo dell’atto. Ne consegue che in un consiglio comunale composto di 12 consiglieri (e il sindaco per complessivi 13 componenti) la maggioranza richiesta per l’approvazione, in prima lettura, dello Statuto è “dei due terzi dei consiglieri assegnati” al comune escludendo il sindaco e non a quella dei consiglieri presenti alla votazione; successivamente (nelle due votazioni da tenersi entro trenta giorni) è necessario la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (metà più uno, escluso il sindaco).

Tutto ciò premesso e considerato

 Si rappresenta che la votazione eseguita nel consiglio comunale del 18 settembre 2013 non è valida ai fini delle due votazioni da tenersi entro trenta giorni di cui all’art. 6 tuel che consentono l’approvazione delle modifiche statutaria grazie alla sola presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per mancanza del quorum previsto dalla legge; Si sottolinea che ove anche in questo terzo consiglio comunale si dovesse procedere conteggiando il voto del sindaco ai fini del quorum verrà consumata la medesima violazione di legge.

19 settembre 2013  – Vincenza Luciano